In un momento di grande incertezza per il settore della canapa industriale, lo Studio Legale Miglio-Simonetti, attraverso il progetto Tutela Legale Stupefacenti, ha elaborato un documento in formato FAQ, rivolto a produttori e rivenditori che si trovano a fronteggiare l’impatto potenziale del Decreto Sicurezza, recentemente approvato ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
L’obiettivo? Fare chiarezza su cosa cambia realmente per chi lavora con infiorescenze e derivati della canapa.
Cosa cambia con il nuovo decreto?
Nulla, per ora.
Secondo l’interpretazione degli avvocati, la vendita di infiorescenze prive di effetto drogante non costituisce reato. Lo chiarisce una solida giurisprudenza, inaugurata dalle Sezioni Unite nel 2019: la condotta è lecita se la sostanza non è offensiva, cioè priva di efficacia psicotropa.
Quindi, fino a eventuali cambiamenti, le aziende possono continuare a vendere le infiorescenze industriali, sempre con l’attenzione necessaria a dimostrare l’assenza di effetto drogante.
La merce può essere sequestrata?
Sì, come già accadeva in passato.
Il decreto non introduce modifiche in ambito penale. Di conseguenza, i sequestri restano possibili, anche su merce stoccata, poiché servono a verificare l’eventuale presenza di sostanze con effetto stupefacente.
Meglio chiudere o continuare?
La decisione è imprenditoriale.
Chi resta aperto può incorrere in controlli e sequestri, come già succedeva prima. Chi decide di sospendere l’attività, invece, dovrebbe ritirare la merce e conservarla correttamente in attesa di smaltimento.
Come gestire la merce ritirata dalla vendita?
Gli avvocati consigliano di:
- Stoccare il prodotto in un locale non destinato alla vendita.
- Apporre un disclaimer sulle confezioni:
“Infiorescenze di canapa sativa L. con THC inferiore allo 0,5%, ritirate dalla vendita e non destinate alla stessa, in attesa di essere smaltite.” - In caso di infiorescenze sfuse, allegare sempre documentazione di tracciabilità e analisi sul THC.
Queste precauzioni non evitano del tutto il rischio di sequestro, ma rappresentano una linea difensiva utile.
Cosa succede se spedisco infiorescenze quando il decreto è già in vigore?
La spedizione, anche in passato, poteva essere interpretata come cessione di sostanza stupefacente. Con il nuovo decreto, la situazione resta la stessa: l’eventuale responsabilità penale dipende sempre dall’effettiva efficacia drogante del prodotto.
Gli agricoltori possono ancora raccogliere e lavorare infiorescenze?
Solo se le infiorescenze sono destinate alla produzione di seme, secondo quanto previsto dalla Legge 242/2016. In caso contrario, le operazioni di lavorazione rientrerebbero sotto il regime più restrittivo del Testo Unico sugli Stupefacenti.
Anche in questo caso, il rischio di sequestro rimane concreto, ma l’eventuale configurazione di reato dipende dall’effetto drogante reale.
CBD in Italia: cosa si usava prima del decreto?
Prima che il decreto sicurezza sollevasse preoccupazioni nel settore, il mercato italiano del CBD era già ben strutturato e orientato verso alcuni prodotti chiave:
- Hashish CBD, apprezzato per le sue caratteristiche aromatiche e l’assenza di effetti psicoattivi.
- Cannabis light, cioè infiorescenze legali con THC sotto lo 0,5%, vendute in diversi formati e varietà.
- Olio CBD, disponibile in diverse concentrazioni (dal 5% al 30%), molto richiesto per il suo potenziale effetto rilassante e antinfiammatorio.
Uno dei principali rivenditori specializzati in questo ambito è il sito Gold CBD, che si distingue per un’offerta completa di hashish CBD, ma che propone anche infiorescenze light e oli a spettro completo, conformi alla normativa europea.
La varietà di prodotti, unita alla professionalità dei rivenditori più affidabili, ha contribuito a normalizzare l’uso del CBD in Italia, rendendolo una scelta diffusa sia per chi cerca benessere naturale sia per chi è alla ricerca di alternative al farmaco tradizionale.