Obbiettivo dell'accessibilità nel campo di internet è quello di garantire l'accesso a tutti alle risorse del web.
Questo significa permettere la consultazione di un un sito a qualsiasi utente, comprese le persone con disabilità permanenti o temporanee
o chi dispone di attrezzature obsolete, sistemi poco comuni, connessioni lente.
In via generale questo aspetto è spesso trascurato a favore dell'estetica e degli "effetti speciali" e i contenuti informativi,
nonché le relative procedure di interazione e navigazione, non sempre sono fruibili da tutti.
Il World Wide Web Consortium (W3C), attraverso la Web Accessibility Initiative (WAI)
ha sviluppato le linee guida per la realizzazione di siti internet accessibili (WCAG 1.0).
Rispettando l'insieme di regole WAI i contenuti di un sito
diventano fruibili senza perdita di informazioni anche utilizzando i più diversi dispositivi di navigazione:
dai normali browser grafici ai browser testuali, dai sintetizzatori vocali alle barre Braille, dai computer palmari ai robot di ricerca (spider),
dai telefoni cellulari agli ingranditori di schermo usati dagli ipovedenti.
Le linee guida del W3C, unitamente agli standard definiti nella Sezione 508 del Rehabilitation Act americano sono alla base dell'insieme dei requisiti tecnici previsti dalla
Legge 9 Gennaio 2004, nota anche come Legge Stanca.
La legge contiene le disposizioni per favorire l´accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici
e la rispondenza a questi requisiti costituisce il livello minimo obbligatorio di accessibilità per i siti internet commissionati dalla pubblica amministrazione.
Per i soggetti interessati dalla legge e, più in generale, per tutti quei servizi che devono presentare contenuti accessibili e interagire online con la più vasta gamma di utenti possibile,
Magica sviluppa siti internet e applicazioni web-based con interfaccia di navigazione, struttura e informazioni conformi
ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
la normativa italiana
A partire dal 1 Febbraio 2004 è in vigore in Italia la Legge 9 Gennaio 2004, n.4
che garantisce l'accesso al web ed ai sistemi informatici nella pubblica amministrazione a tutti i cittadini.
Nota anche come "Legge Stanca", la legge stabilisce le regole da rispettare per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
I requisiti tecnici da rispettare sono 22 e il superamento della verifica tecnica corrisponde al primo livello
di accessibilità (minimo e obbligatorio) offerto dal soggetto erogatore del servizio.
Il superamento di ulteriori verifiche soggettive certifica il secondo livello di accessibilità (opzionale ma indicativo della maggiore qualità del servizio).
I livelli di accessibilità ottenuti permettono il rilascio, da parte del CNIPA, di un "bollino" di conformità.
Il "bollino" ovvero il logo attestante il possesso del requisito di accessibilità è ottenibile anche da soggetti erogatori privati.
Se per i privati si pone come strumento incentivante, nei confronti della pubblica amministrazione la legge pone degli obblighi,
anche sorretti da efficaci sanzioni.
È previsto infatti che i nuovi contratti (ma anche i rinnovi) stipulati dalla pubblica amministrazione per la realizzazione di siti internet e applicazioni web siano colpiti
da nullità qualora non rispettino i requisiti di accessibilità, e, in generale, l'inosservanza delle disposizioni della legge da parte del pubblico amministratore
comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.
Legge 9 gennaio 2004, n.4(Documento Adobe Acrobat PDF: 59 Kb - 19/06/2009 16.21.39)
Testo integrale della legge 04/2004, nota anche come ´Legge Stanca´. Contiene le disposizioni per favorire l´accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
Decreto Ministeriale 8 luglio 2005(Documento Adobe Acrobat PDF: 154 Kb - 19/06/2009 16.13.48)
Requisiti tecnici e i diversi livelli per l´accessibilità agli strumenti informatici.
La Legge si applica in generale alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie
di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici,
alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi
informatici.